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Rimborso dell’imposta sulle importazioni, aumentano da 30 a 180 i giorni per chiedere la restituzione integrale -
Gli operatori economici sammarinesi potranno richiedere il rimborso integrale, per via analitica, dell’imposta pagata a fronte dei resi anche parziali effettuati entro 180 giorni dall’avvenuta consegna dei beni. Il rimborso integrale avviene sulla base della dichiarazione annuale mentre in corso d’anno viene riconosciuto il rimborso con l’aliquota provvisoria prevista dall’articolo 16. Il valore dei beni oggetto di rimborso integrale deve essere portato in diminuzione del totale degli acquisti e del totale delle vendite. Nello specifico, il decreto delegato di riferimento (il n. 19 del 19 febbraio 2009) porta da 60 a 180 giorni il tempo utile dall’avvenuta consegna dei beni per poter richiedere il rimborso integrale (quarto comma dell’art. 2).
Il terzo comma dell’art. 9 permette invece all’Ufficio Tributario lo svolgimento della propria attività di accertamento anche nel caso in cui vi sia il sospetto che l’operatore abbia tenuto un comportamento fraudolento.
L’art. 12 specifica che attraverso il credito d’imposta derivante dalla denuncia annuale, l’operatore può pagare l’IGR, ivi inclusi gli eventuali acconti, e anche l’eventuale saldo a debito della dichiarazione annuale monofase, senza più presentare la relativa fideiussione anche quando il credito non supera i 5.000 euro (la fideiussione rimane nel caso di richiesta di rimborso superiore ai 5.000 euro). Conseguentemente nelle disposizioni finali viene precisato che il contribuente relativamente alle dichiarazioni annuali dei periodi d’imposta 2005 – 2006 e 2007 può chiedere la restituzione della fideiussione rilasciata in base al disposto precedente, ovvero, qualora il credito fosse stato utilizzato per effettuare la compensazione. Viceversa qualora negli esercizi 2005 – 2006 e 2007 il contribuente avesse scelto il rimborso con la procedura ordinaria ha facoltà di modificare l’opzione per la compensazione da effettuarsi entro il 30 aprile 2009.
Il decreto delegato introduce poi introdotte nuove disposizioni:
- l’art. 5 precisa che è stata predisposta la modulistica alla dichiarazione annuale;
- l’art. 6 prevede che il contribuente possa chiedere di essere ammesso alla procedura sommaria di forfetizzazione relativamente ai periodi di imposta per i quali non abbia definito con l’Ufficio Tributario il relativo rimborso, fino al periodo d’imposta 2004 compreso;
- l’art. 7 specifica i casi in cui il contribuente non è ammesso alla procedura sommaria di forfetizzazione;
- l’art. 8 stabilisce che il contribuente può presentare la richiesta di ammissione alla procedura sommaria di forfetizzazione all’Ufficio Tributario tassativamente entro il 30 giugno 2009 ed è vincolante;
- l’art. 9 precisa le modalità con le quali l’Ufficio Tributario procede a corrispondere al contribuente l’eventuale saldo a credito risultante dal verbale di conclusione della procedura sommaria di forfetizzazione.
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