Guida Titano    Istituzioni    
 
Cerca in data parola chiave
Le rubriche di San Marino Web
Rubrica Impresa
rsm - Venerdì 20 Marzo 2009

Rifiuti speciali, calano i costi - Il recente Decreto Delegato 4 marzo 2009, n. 23, ratifica, apportandovi significative precisazioni, la previgente normativa dettata dal Decreto Delegato 28 novembre 2008, n. 147, “disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”. Si tratta infatti di una serie di approfondimenti, utilissimi per non incappare in qualche errore durante la vorticosa e spesso difficile strada che scandisce l’iter procedurale. Tre, in estrema sintesi, i punti da segnalare. Li andiamo a vedere più da vicino.

Definizione
(Art. 2)
Ai fini del decreto in esame, vengono integralmente recepite le definizioni di cui agli artt. 2 e 5 del regolamento CE 1013/2006 tanto da prevalere in caso di difformità da quelle del Regolamento per i Servizi di smaltimento dei rifiuti emanato dalla Commissione per la Tutela Ambientale il 26 luglio 1999 (recepito con delibera del Congresso di Stato n.50 del 27 settembre 1999).

Autorizzazioni
(Art. 4)
Viene modificato l’art. 68 della Legge 87/1995 prevedendo l’obbligo di autorizzazione per chiunque effettui l’attività di raccolta, trasporto, smaltimento intermedio, recupero, intermedio all’interno del territorio di e di spedizione di rifiuti a destinazioni site nel territorio della Repubblica italiana. Viene altresì previsto che non vi è necessità di autorizzazione per che eserciti l’attività di trasporto dei rifiuti come attività non professionale in centri autorizzati all’interno del territorio di San Marino a condizione che non si ecceda la quantità di trenta kg al giorno o di trenta litri al giorno.

Spedizioni
transfrontaliere (Art. 9)
Viene precisato che le spedizioni transfrontaliere devono essere effettuate in conformità agli artt. 41, 42 e 43 del richiamato regolamento CE 1013/2006. Quale “autorità competente di spedizione” viene individuata l’Unità Operativa Gestione Ambientale. Si precisa che il soggetto notificatore è una persona fisica residente nella Repubblica di San Marino o una persona giuridica di diritto sammarinese tra: il produttore iniziale, il nuovo produttore, il raccoglitore o un intermediario.
Scompaiono gli allegati 1A (documento di notifica) e 1B (documento di movimento) per i movimenti / spedizioni transfrontalieri di rifiuti. In luogo di questi l’art. 9 comma 1 lettera b (spedizioni transfrontaliere) rimanda al Titolo II del regolamento CE 1013 /2006 ed ai relativi allegati. Le spese per le procedure di notifica, in particolare per ogni singolo modulo di movimento, sono state ridotte da 20 a 5 euro.
Il Decreto Delegato dello scorso 4 marzo inoltre modifica l’articolo 68, comma 1° della Legge 19 luglio 1995 n.87 spiegando che “chiunque effettui l’attività di raccolta, trasporto, smaltimento, smaltimento intermedio, recupero, recupero intermedio all’interno del territorio della Repubblica di San Marino e di spedizione di rifiuti dal territorio della Repubblica di San Marino a destinazioni site nel territorio della Repubblica Italiana deve essere autorizzato”. Le disposizioni non si applicano ai soggetti che esercitano il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi come attività non professionale in centri autorizzati all’interno del territorio della Repubblica di San Marino, purché il suddetto trasporto non ecceda la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno.

Registri di carico
e scarico
I soggetti ed i produttori di rifiuti speciali pericolosi hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro, su cui sono annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti speciali da utilizzare ai fini della comunicazione annuale prevista dal Regolamento per i servizi di smaltimento dei rifiuti.
Viene inoltre istituito presso l’Unità Operativa Gestione Ambientale un archivio digitale dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, contenente le informazioni disponibili relative alla produzione ed alle operazioni di smaltimento e recupero acquisite anche mediante la comunicazione annuale.

Obiettivi di
miglioramento
La Commissione per la Tutela Ambientale, entro il 31 dicembre 2009, dovrà elaborare un piano di interventi di gestione dei rifiuti che fissi precisi obiettivi di aumento dei quantitativi di rifiuti destinabili ad effettivo recupero.


Torna indietro
 
Visita il sito