Guida Titano    Istituzioni    
 
Ufficio Industria, Artigianato e Commercio della Repubblica di San Marino
Investire a San Marino
Brevi appunti tratti dal volume
“INVESTIRE A SAN MARINO” ( Investing in San Marino )
di Alberto Chezzi e Luciano Ciavatta – seconda edizione: ottobre 1995
Edito da MAGGIOLI EDITORE RIMINI
E
Da alcune note più recenti di Alberto Chezzi Dottore commercialista Partners & Co. Srl


Il tutto rivisitato ed aggiornato (s.e.& o.) dai Funzionari dell’Ufficio Industria Artigianato e Commercio nel Dicembre 2005


IL QUADRO ISTITUZIONALE ED ECONOMICO

1. Le fonti del diritto sammarinese

Le norme giuridiche su cui si regge la Repubblica di San Marino sono ripartite secondo un ordine gerarchico che vede al vertice la Legge 8 Luglio 1974 n° 59 denominata "Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese": si tratta di una vera e propria Carta Costituzionale, quindi Legge fondamentale dello Stato. Tale Legge da una parte riassume una serie di principi e di diritti contenuti in norme consuetudinarie e di legislazione ordinaria, dall'altra riconosce nuovi diritti e principi, fra i quali l'inviolabilità dei diritti della persona umana ed il riconoscimento del diritto internazionale come parte integrante del proprio ordinamento.
Nella gerarchia delle fonti, seguono le leggi ordinarie, il diritto comune, le norme di origine statutaria non abrogate da leggi successive, le consuetudini.

2. I poteri dello Stato: premessa

Allo Stato sovrano competono tutti i poteri necessari per stabilire l'ordinamento interno, tutelarlo e renderlo funzionante. Tali poteri, che istituzionalmente si distinguono in legislativo, esecutivo e giudiziario, sono divisi fra organi indipendenti.

3. Il potere legislativo

Organi legislativi sono il Corpo Elettorale, il Consiglio Grande e generale, i Capitani Reggenti.

A) Il Corpo Elettorale, costituito dai cittadini che hanno raggiunto il diciottesimo anno di età, esercita le seguenti funzioni:
- elettorale: viene convocato in collegio unico per tutto il territorio ogni 5 anni per la nomina dei 60 membri del Consiglio Grande e Generale, e diviso in 9 collegi per l'elezione dei componenti le Giunte di Castello.
- Referendaria: la Legge n. 101 del 28/11/1994 prevede il referendum nella forma di abrogativo, propositivo o di indirizzo e confermativo.
- di iniziativa legislativa popolare.

B) Il Consiglio Grande e Generale è l'assemblea parlamentare unicamerale rappresentativa della sovranità del Corpo Elettorale.
L'Organo è regolamentato dalla Legge 19 maggio 1994 n. 47 e dalla Legge 21 marzo 1995 n. 42. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

Oltre la funzione strettamente legislativa il Consiglio esercita la funzione di indirizzo politico mediante la nomina ed il controllo del Congresso di Stato.

C) I Capitani Reggenti sono i capi di Stato, si tratta di un organo collegiale composto da 2 membri. L'incarico ha durata di un semestre iniziando dall'1 Ottobre di ogni anno e non può essere rinnovato alla stessa persona se non dopo 3 anni.
Tra i poteri dell'organo vanno ricordati quelli di:

- Promulgare le leggi,
- Dirigere e coordinare le procedure che precedono la formazione del Governo;
- Presiedere gli organi più importanti (Consiglio Grande e generale, Congresso di Stato, Consiglio dei Dodici).

Gli atti connessi al mandato della Reggenza che ledano interessi politico- costituzionali sono sottoposti all'esame del Sindacato della Reggenza.

4. Il potere esecutivo

La Dichiarazione dei diritti e dei principi assegna al Congresso di Stato il potere di governo e, di conseguenza, lo pone al vertice dell'amministrazione statale. Si tratta di un organo collegiale, composto da 10 membri nominati dal Consiglio Grande e Generale, titolari delle Segreterie di Stato. Alle singole Segreterie sono collegate Commissioni con funzioni di carattere tecnico e consultivo.

5. Il potere giudiziario
6.
La Legge qualificata 30 ottobre 2003 n. 115 detta disposizioni sull’Ordinamento Giudiziario assegnando la funzione giudiziaria ai magistrati, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, godono di piena indipendenza e libertà di giudizio.

7. Gli organi dell'Amministrazione locale: le Giunte di Castello

Il territorio della Repubblica è diviso in 9 distretti amministrativi denominati Castelli, i cui nomi sono: San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino e Montegiardino. Ogni Castello è amministrato da una Giunta, la quale è presieduta dal Capitano di Castello ed è eletta ogni 5 anni dal corpo elettorale residente nel distretto con il sistema maggioritario puro con premio di maggioranza misto al proporzionale.
Secondo la legge, i compiti e le funzioni sono di natura deliberativa, consultiva, promozionale, di controllo e di gestione dei servizi locali.


ASPETTI SOCIO ECONOMICI


8. Un piccolo Stato al passo coi tempi


La Repubblica di San Marino è a tutti gli effetti uno Stato indipendente, in posizione di perfetta uguaglianza rispetto agli altri Stati.
Il territorio, prevalentemente collinare, si estende tra le Marche e l'Emilia Romagna per circa 60 Km.
Nonostante le limitate dimensioni territoriali, San Marino, oltre ad essere uno Stato socialmente evoluto, offre un benessere equamente distribuito ed è dotato di efficienti infrastrutture sincrone ad un'economia sviluppata specialmente nel settore terziario.

9. Bilancio demografico

Dai dati relativi del Bollettino di Statistica risulta che al 30 settembre 2005 la popolazione con rapporto di residenza conta 29.905 unità, di cui forensi 3.639.
Sono inoltre presenti in Repubblica anche 1.139 soggiornanti .

10. L'economia sammarinese

Dagli anni settanta San Marino conosce un continuo e crescente sviluppo economico particolarmente nel settore turistico, commerciale ed industriale, trainato da sistemi locali di piccole e medie imprese. La struttura è basata su un'economia reale, capace di rispondere alla varabilità della domanda di consumo grazie alla flessibilità del sistema economico.
Dagli esperti del Fondo Monetario Internazionale, al quale organismo lo Stato sammarinese ha aderito nel 1992, è scaturito un giudizio sostanzialmente positivo sulla salute dell'economia e della finanza pubblica.
Gli indicatori ed i dati qui di seguito illustrati, ricavati dal Bollettino di Statistica e dalla relazione Previsionale e Programmatica 2006, evidenziano la positività del sistema economico.

A) Stato occupazionale al 30 settembre 2005

Dall'analisi dei dati relativi all'occupazione emerge una costante crescita del tasso di occupazione, con un tasso di attività (popolazione attiva su popolazione totale) superiore al 70 % , risultando fra i più alti del mondo.
Nonostante vi sia un incremento di domanda di posti di lavoro nel settore privato, questa non sempre ha trovato una risposta adeguata nell'offerta del personale sammarinese iscritto nelle graduatorie, per cui solo attraverso il frontaliero molti operatori economici sono riusciti a soddisfare le loro richieste.
Viceversa, la quota di disoccupazione sulla popolazione attiva risulta tra le più basse d'Europa, essendo del 3,84 %, e con un tasso di disoccupazione in senso stretto del 2,0%.






B) I livelli di reddito delle persone e delle famiglie non hanno subito flessioni come invece è successo recentemente in diversi paesi europei. I dati disponibili riportati nelle tabelle e nei grafici dimostrano che il reddito da lavoro dipendente continua ad incrementare fino a tassi superiori a quelli del costo della vita; conseguenza, questa, sia del differenziale fiscale sul reddito da lavoro a San Marino rispetto ad altri Stati, sia dei meccanismi di salvaguardia del potere di acquisto delle retribuzioni che operano sulla retribuzione diretta e sui meccanismi di imposizione fiscale.




Nonostante il reddito dei lavoratori sia elevato, il costo del lavoro non è determinante per la capacità competitiva delle imprese sammarinesi: infatti la competitività dipende da altri fattori, quali l'organizzazione e la tecnologia. Ancora oggi, dunque, persiste un margine di vantaggio per le aziende sammarinesi nei confronti di quelle limitrofe a parità di retribuzione diretta al lavoratore.

C) Le attività economiche

Un altro indicatore dell'economia sammarinese è dato dall'andamento e dall'evoluzione delle attività imprenditoriali sia sotto l'aspetto quantitativo sia relativamente ai settori di produzione. Come si può rilevare dalla tavola, negli ultimi anni si è verificata un'evoluzione del numero delle imprese totali, con un considerevole aumento delle imprese di servizi, in particolare del settore terziario avanzato e delle aziende ad alto contenuto tecnologico.
Il comparto commerciale è ancora quello numericamente più cospicuo, cosa del tutto comprensibile vista la vocazione turistica della Repubblica che conta ogni anno più di tre milioni di visitatori.
Un forte incremento quantitativo si è rilevato anche per le società arrivate al numero di 2.786 al settembre 2005, conseguenza questa sia di nuovi investimenti che dell'intervento dello Stato attraverso il credito agevolato e l'agevolazione fiscale.




D) Politica economica


TRASPARENZA E STABILITA’ GRAZIE A UNA FORTE PRODUZIONE NORMATIVA

La Repubblica di San Marino, lungi dall’essere un paradiso fiscale come a volte viene dipinta nell’immaginario collettivo, possiede un’identità statuale molto forte ed antica: è proprio grazie a questo che allo scopo di fare uscire il paese da una instabilità politica verificatesi negli ultimi anni i due maggiori partiti politici - Democrazia Cristiana Sammarinese e Partito dei Socialistici e dei Democratici Sammarinese - hanno dato vita alla fine del 2003 a un Governo Straordinario.
Deciso ad attuare le riforme necessarie per affrontare la competizione internazionale attraverso l’introduzione di un percorso di trasparenza, il Congresso di Stato - come si chiama l’esecutivo sammarinese - ha dato un forte impulso al sistema della Repubblica del Titano con l’emanazione di una nutrita serie di leggi che confermano la volontà delle parti politiche di dare esecuzione a un programma di governo volto all’innovazione ed al cambiamento.
Basandosi sull’assioma per cui San Marino è e vuole apparire finalmente anche all’esterno improntato su di un’economia reale, la Repubblica ha sottoscritto un accordo in sede ECOFIN in materia di tassazione dei redditi da risparmio delle persone fisiche, frutto di un ininterrotto percorso di allineamento agli standard internazionali; tale accordo con la Comunità Europea stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/ce del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio, firmato da Bruxelles il 7 Dicembre 2004.
Ha inoltre sottoscritto con Austria, Malta e Croazia - in vigore alla data del 01/01/2006 - e col Lussemburgo, Belgio, Portogallo e Italia - ancora da ratificare - importanti accordi bilaterali contro le doppie imposizioni:
Tale politica di apertura permetterà sicuramente di estendere la possibilità di intrattenere accordi economici con numerosi paesi appartenenti o esterni all’U.E., il primo dei quali è già in previsione per i prossimi mesi: è prevista infatti a breve la sottoscrizione di un Accordo di Cooperazione Economica con la Repubblica Italiana, che prevede essenzialmente una collaborazione nel settore finanziario, in quelli dei beni immateriali, della ricerca, dell’Università e dell’innovazione tecnologica oltre che nei campi sanitario, turistico, culturale, aeronautico, e marittimo.
Oltre agli articoli inerenti quest’ultimo argomento, resi necessari in seguito alla recente istituzione del registro navale sammarinese, novità di rilievo si possono sottolineare soprattutto riguardo all’art. 1 del testo stesso, che prevede la possibilità per gli istituti creditizi e finanziari sammarinesi di operare liberamente nel mercato internazionale.
E’ importante a questo punto ricordare che il Paese è Membro del Fondo Monetario Internazionale, della World Bank, del Consiglio d’Europa, del Moneyval oltre che naturalmente dell’ONU e delle altre maggiori Organizzazioni Internazionali, motivo per cui il tanto auspicato e ormai quasi raggiunto adeguamento agli standard internazionali appariva alle forze sane della Repubblica assolutamente imprescindibile per evidenti finalità di trasparenza.
Ed è proprio in merito a tale obiettivo che nel 2005 - tramite l’unica legge al mondo a riguardo redatta in lingua italiana - è stato creato il fondamentale istituto del Trust.
Il Sistema fiscale sammarinese - strutturato sulla base di un evidente dato economico che vede la presenza di ben 5244 aziende, di cui solo 228 con più di 10 dipendenti, su 31.000 residenti - è estremamente interessante per le aziende e per le società stesse: la tassazione sugli utili delle società di persone e capitali è calcolata proporzionalmente, ed è applicata una rata fissa del 19% sul profitto; non esistono ulteriori tassazioni locali, e sono in vigore le esenzioni inerenti alla tassazione della plusvalenza per allineamento a valore economico corrente di beni immateriali iscritti a patrimonio, alla tassazione su dividendi e plusvalenza da partecipazioni in società non residenti e alla tassazione sugli utili derivanti da attività svolte nei confronti di società del Gruppo.
Grazie a una vivace attività normativa, la Segreteria di Stato per l’Industria, l’Artigianato, il Commercio, le Telecomunicazioni e la Cooperazione Economica - condotta dal Segretario di Stato, titolo equivalente a quello italiano di Ministero, Claudio Felici - ha prodotto a sostegno dell’economia e del sistema paese importanti ed essenziali riforme, leggibili nella sottostante tabella.
Tale incisiva volontà normativa ha cambiato ed è in procinto di migliorare ancora l’intero panorama dei relativi singoli dicasteri; basti pensare all’istituzione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, alla riforma del sistema concessorio - che permette a residenti e non residenti la possibilità di creare una società in via amministrativa, senza la concessione, prima necessaria, del nulla osta da parte del Congresso di Stato - e a quelle delle discipline del commercio e della tutela dei consumatori.


www.consigliograndeegenerale.sm


LEGGI ATTUATE DAL MAGGIO 2004 AD OGGI
Per opera della Segreteria di Stato per l’Industria,
l’Artigianato, il Commercio, le Telecomunicazioni
e la Cooperazione Economica


Legge 26/05/2004 n. 71, istitutiva della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Legge 19/11/2004 n. 162. Riforma del Sistema Concessorio e degli organi di controllo delle società.

Testo Unico Societario. Sarà portato in prima lettura in Consiglio Grande e Generale, l’organo parlamentare della Repubblica entro Dicembre 2005.

Legge 25/05/2005 n. 79. Testo unico in tema di proprietà industriale, inerente a marchi e brevetti.

Legge 28/10/2005 n. 79. Disciplina quadro in materia di Tutela dei consumatori e degli Utenti.

Legge 28/10/2005 n. 148. Disposizioni in materia di sicurezza degli Impianti.

Riforma della Disciplina del Commercio e Nuove Norme di sviluppo della rete distributiva commerciale, approvata nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 22 Novembre. Tale norma ridefinisce le tabelle merceologiche riducendole a due e alleggerisce la procedura per gli operatori aumentando le possibilità di offerta per i consumatori.


( Articolo del Sole 24 Ore Centronord apparso nell’edizione di mercoledì 30 novembre 2005 in occasione del 60° Anniversario dell’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese ANIS )

11. La normativa societaria

o Elementi del sistema societario
o I tipi di società

La Legge sulle società del 13 giugno 1990 n. 68 e le successive Leggi 23 dicembre 1992 n. 104, 08 luglio 1994 n. 61-62-63 oltre alla già citata Legge 19 novembre 2004 n,162 “Riforma del sistema concessorio e degli organi di controllo delle società”, disciplinano principalmente la materia societaria nella Repubblica di San Marino.
I principi fondamentali di quest’ultima normativa sono ispirati, prioritariamente, alla modifica delle procedure di costituzione delle società, in un’ottica di semplificazione e accelerazione dell’iter amministrativo, fattore indispensabile necessario per poter competere sui mercati .
Le società si distinguono in società di persone, categoria che comprende la sola società in nome collettivo (s.n.c.) ed in società di capitali, le cui forme sono la Società a Responsabilità limitata (S.r.l.), la Società per Azioni (S.p.A.) e la Società Anonima per Azioni (S.A.); eventualmente sono ammessi altri tipi di società (c. atipiche) più convenienti per il perseguimento degli scopi societari.

o La costituzione

Per costituire una società a San Marino è sempre stato necessario il preventivo nulla osta del Congresso di Stato, ossia un'autorizzazione amministrativa non revocabile concessa quando le iniziative risultino affidabili e compatibili con le esigenze economico-sociali della Repubblica.
Recentemente, il Governo sammarinese con Legge 19 novembre 2004 n,162 ha impartito anche altre direttive sulla nascita di attività che si costituiscono sotto forma societaria.
In generale, l'esecutivo intende mantenere l'attuale mix produttivo e quindi favorire la pluralità dei settori industriali respingendo al tempo stesso le attività inquinanti e pericolose per l'ambiente e per la salute dei lavoratori. Da rilevare, inoltre, la limitata estensione territoriale della Repubblica, la quale induce ad evitare gli insediamenti produttivi che necessitino di aree eccessivamente estese. L'Autorità statale, al momento di accogliere le nuove iniziative economiche, deve vagliare la disponibilità della forza lavoro sammarinese e le relative caratteristiche professionali.
Nelle direttive, il Governo indica i settori da privilegiare che si possono così sintetizzare:

a) Terziario avanzato in genere;
b) Terziarizzazione dell'attività industriale;
c) Organizzazione di eventi culturali;
d) Attività sanitaria privata non in concorrenza con il servizio di sanità pubblica;
e) Servizi alle imprese, servizi all'attività internazionale, ricerca di nuove tecnologie, marketing, innovazione, progettazione, assistenza post-vendita, gestione reti di vendita, controllo qualità, reti telematiche;
f) Attività collaterali al turismo;
g) Formazione e qualificazione delle risorse umane;
h) Assicurazioni;
i) Finanziario industriale;
l) Produzione ad elevata tecnologia;
m) Attività produttive in genere purchè non pesanti e non inquinanti.

L'oggetto sociale relativo ad ogni istanza di costituzione, deve essere ben definito, il più possibile contenuto e deve corrispondere al piano aziendale.
Per richiedere il nulla osta le persone fisiche e giuridiche devono presentare istanza al Congresso di Stato tramite la Segreteria di Stato per l’Industria, indicando i soci promotori, gli impegni occupazionali, gli investimenti previsti ad ogni altra indicazione idonea ad una corretta valutazione dell'iniziativa; gli Istituti e le Aziende di credito sammarinesi nonché le società finanziarie e fiduciarie sammarinesi possono costituirsi quali soci fondatori fiduciari di Società Anonime per Azioni (S.A.).
Ottenuto il nulla osta del Congresso di Stato le società acquistano la personalità giuridica con il Decreto di riconoscimento giuridico disposto dal Tribunale Unico. Il riconoscimento può essere revocato dal Tribunale sia per inadempimento delle condizioni eventualmente previste nel nulla osta, sia quando le società non abbiano iniziato alcuna attività inerente l'oggetto sociale entro due anni dal riconoscimento, sia nell'eventualità che abbiano arbitrariamente esercitato un'attività essenzialmente diversa da quella prevista nell'oggetto sociale.

o Il capitale sociale

L'ammontare del capitale sociale non può essere inferiore a:
€ 25.800 nelle S.r.l. e nelle imprese unipersonali a.r.l.;
€ 75.000 nelle S.p.A.;
€ 258.000 nelle S.A.

Il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto anteriormente alla richiesta del riconoscimento giuridico e, nel caso delle S.A., dovrà essere versato prima dell'emissione dei certificati azionari al portatore.
Il capitale sociale dovrà essere ridotto quando risulta diminuito di oltre 1/3, qualora le perdite non fossero prontamente coperte, mentre la riduzione al di sotto dei livelli fissati dal nulla osta comporta l'obbligo di ottenere un nuovo nulla osta ovvero di mettere in liquidazione la società.

o La partecipazione al capitale sociale

Nelle S.p.A. e nelle S.A. le quote di partecipazione al capitale sociale sono rappresentate da azioni indivisibili di uguale valore ed inoltre le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti per categorie omogenee di azioni; le azioni possono essere rappresentate in certificati azionari multipli. Nelle S.p.A. le azioni devono essere nominative mentre nelle Società Anonime per Azioni tutte le azioni possono essere al portatore.
Per quanto riguarda la circolazione, le azioni nominative possono trasferirsi o essere cedute in pegno secondo le regole della cambiale mentre le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Il capitale sociale di una società per Azioni non può essere sottoscritto o posseduto oltre il limite di un terzo da Società Anonime, comprese le società finanziarie ed istituti di credito.
Ogni azione attribuisce al legittimo portatore il diritto di voto, ma per particolari categorie di azioni, tale diritto può essere escluso alla loro emissione e tale esclusione deve risultare sul titolo azionario.
L'acquisto delle proprie azioni, per le S.p.A. e per le Società Anonime per Azioni, deve essere autorizzato dall'Assemblea nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio. In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la quinta parte del capitale sociale.
Qualora l'Assemblea intendesse aumentare il capitale sociale mediante l'emissione di nuove azioni, deve offrire in opzione ai soci una parte delle stesse.
Nelle S.p.A. ed S.A. l'Assemblea può deliberare di raccogliere nuovi capitali con l'emissione di obbligazioni nominative od al portatore, il cui valore complessivo non può eccedere il doppio del capitale sociale secondo l'ultimo bilancio approvato: l'efficacia della deliberazione assembleare è subordinata all'autorizzazione dell'Ispettorato per il Credito e le Valute .

o Il diritto agli utili

Previa deliberazione dell'Assemblea, tutti i soci hanno diritto di partecipare alla divisione degli utili conseguiti proporzionalmente ai rispettivi conferimenti od alle rispettive quote o azioni; è nullo il patto con cui il socio viene escluso totalmente dai dividendi.

o La gestione societaria

Annualmente, a cura degli Amministratori, deve essere redatto il bilancio, comprensivo dello stato patrimoniale e del rendiconto economico e corredato di una relazione degli Amministratori sull'andamento complessivo della gestione sociale. Il bilancio unitamente alla relazione, deve restare depositato nella sede sociale e nella Cancelleria del Tribunale Unico durante i 20 giorni che precedono l'Assemblea che lo approva; una volta approvato, il bilancio deve essere depositato e pubblicato nella stessa Cancelleria.
Nelle S.p.A. che emettono obbligazioni e nelle S.A. la certificazione del bilancio può essere demandata dall'Assemblea ad una società di revisione iscritta in un albo speciale costituito presso il Dicastero dell'Industria e dell'Artigianato; la certificazione fa fede in ogni sede fino a prova di falso.
La relazione di certificazione qualora si concluda positivamente, attesta sia l'idoneità dei conti a fornire un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società, sia la corrispondenza dei conti alla relazione sulla gestione. La Legge inoltre, prevede la responsabilità civile dei certificatori nei confronti della società e dei terzi.

o Trasformazioni e fusioni

La tipologia sociale può essere trasformata dall'Assemblea con deliberazione risultante da atto pubblico e con l'adozione di un nuovo statuto, previo nulla osta del Congresso di Stato. La trasformazione di una società di persone in una società di capitali nonché di una società di capitali in un'altra con capitale inferiore, non può avvenire senza il consenso dei creditori o senza una perizia dalla quale risulti la mancanza di motivi di ostacolo.
Sono disciplinate dalla legge sia la fusione mediante incorporazione, sia la fusione mediante costituzione di una nuova società: entrambi i tipi di fusione devono essere stabiliti con deliberazione assembleare risultante da atto pubblico. Il capitale sociale della società che risulta dalla fusione deve essere almeno pari alla somma dei capitali netti delle società concorrenti.

o Scioglimento e liquidazione

La legge determina i casi in cui si scioglie una società: al verificarsi dello scioglimento deve essere deliberato lo stato di liquidazione con la contemporanea nomina di uno o più liquidatori, eventualmente designati dal Tribunale Unico.
Al termine delle procedure di liquidazione (che comunque devono concludersi entro 3 anni), ed approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle società e la pubblicazione del provvedimento nel bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino: a questo punto la società è estinta.

o Gli organi sociali

L'Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'Organo deliberativo nel quale si forma la volontà delle società di capitali, le cui deliberazioni vincolano tutti i soci. Tale organo si riunisce almeno una volta all'anno ed ha competenza in materia di: approvazione del bilancio, nomina degli Amministratori e dei Sindaci, modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, emissione di obbligazioni, trasformazione e fusione, azioni di responsabilità nei confronti di Amministratori e Sindaci, nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori.
Il funzionamento generale è regolato dall'atto costitutivo e dallo statuto; in ogni caso, l'Assemblea deve tenere le sue sedute nel territorio della Repubblica e l'avviso di convocazione deve essere affisso presso il Tribunale Unico almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione.

o Gli Amministratori

Gli Amministratori sono i titolari del potere di rappresentanza e di gestione sociale, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, esercitano i poteri attribuitegli dalla legge e dallo statuto societario.
Nella società di capitali l'amministrazione può essere esercitata da più persone, nel qual caso costituiscono il Consiglio di Amministrazione: con il consenso dell'Assemblea o dell'atto costitutivo, il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo ovvero ad un Amministratore Delegato. L'incarico di Amministratore può essere conferito per un massimo di tre anni e può essere rinnovato, revocato e rinunciato. Gli Amministratori sono responsabili in solido della gestione sociale durante l'effettivo incarico; in particolare rispondono: della regolare tenuta dei libri, della oculata vigilanza dell'amministrazione, della sincerità dei bilanci, della legittimità dei dividendi, della diligente esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, del pagamento delle imposte e delle tasse sociali.

o Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale

Il Sindaco unico o il Collegio Sindacale sono l'organo di controllo delle società nelle materie economico-finanziarie e fiscali espressamente enunciate dalla legge, nominato dall'Assemblea.
La nomina del sindaco unico è obbligatoria:
1. nelle società per azioni
2. nelle società anonime per azioni
3. nelle imprese unipersonali a responsabilità limitata e nelle società a responsabilità limitata quando :
· il capitale sociale sia pari o superiore alla somma di Euro settantacinquemila, oppure
· per due esercizi consecutivi i ricavi delle vendite e delle prestazioni abbiano superato il valore Euro tremilioni, oppure
· sia stata costituita ai sensi del Titolo III della Legge 28 aprile 1999 n. 53 .
La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria qualora i ricavi delle vendite e delle prestazioni delle società di cui al comma I, per due esercizi consecutivi abbiano superato il valore di Euro ottomilioni .
Quando è prevista la costituzione obbligatoria, il Collegio Sindacale deve essere composto da tre o cinque membri esperti nelle materie amministrativo-contabili.

12. il regime fiscale

o Tassazione delle persone giuridiche

La legge sulle imposte dirette definisce il reddito d'impresa come quello derivante dall'esercizio di attività commerciali, produttive di beni o servizi, intermediarie, di trasporto, bancarie, assicurative e di ogni altra attività ausiliaria alle precedenti.
Le società sono soggette ad un'imposta proporzionale a titolo definitivo del 19 % sul reddito risultante dalla differenza tra i componenti positivi e quelli negativi di reddito; tra questi ultimi rientrano tutti i costi documentati, compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti. Non sono invece deducibili le imposte sul reddito, le liberalità, gli interessi passivi corrisposti ai soggetti non residenti e tutto quanto non sufficientemente documentato.
Gli ammortamenti possono essere effettuati, oltre che secondo quanto previsto dai coefficienti stabiliti per legge, anche nelle forme di ammortamenti anticipati (+ 20% dell'aliquota prevista) o, solo se motivati e autorizzati dall'Ufficio Tributario, di ammortamenti decelerati o accelerati.
Le valutazioni delle rimanenze possono essere valutate con il metodo LIFO, FIFO o della media ponderata.
Le perdite di un periodo d'imposta possono essere recuperate fiscalmente entro il triennio successivo nella misura del 90%.
I redditi d'impresa prodotti all'estero ed ivi assoggettati ad una imposizione a titolo definitivo sono tassati separatamente con aliquota del 2% sul reddito determinato con il metodo del riproporzionamento dei costi.
La società deve operare una ritenuta a titolo di acconto sui compensi corrisposti per prestazione di lavoro dipendente e una ritenuta a titolo d'imposta del 15 % sui compensi corrisposti ai lavoratori autonomi non residenti e al 6 % sulle provvigioni .
Entro i tre mesi successivi all'approvazione del bilancio la società è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi ed eventualmente, la dichiarazione dei sostituti d'imposta per le somme soggette a ritenuta corrisposte durante l'esercizio.
La legge disciplina l'eventuale contenzioso tributario che dovesse insorgere tra soggetto passivo e soggetto attivo. L'Ufficio Tributario controlla le dichiarazioni ed, eventualmente, propone verifiche alla Commissione degli accertamenti; avverso il controllo della Commissione è ammesso il ricorso in secondo grado alla Giunta di Stima ed in terzo grado all'Autorità Giudiziaria.

o Disciplina degli scambi commerciali italo-sammarinesi

- Normativa in materia

L'interscambio italo-sammarinese trova la sua disciplina nella Legge 22 dicembre 1972 n. 40, modificata ed integrata dalla Legge 21/12/1993 n. 134 per quanto riguarda la Repubblica di San Marino e nel D.M. Ministero delle Finanze del 24 dicembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1993 per l'Italia.
Sino all'Accordo interinale di Commercio e di Unione Doganale fra San Marino e la Cee concluso il 27 novembre 1992, l'Accordo sull'interscambio italo sammarinese disciplinava anche gli scambi commerciali di San Marino con i paesi diversi dall'Italia, stante l'Unione Doganale fra i due Paesi sancita con la Convenzione di amicizia e di buon vicinato dal 31 marzo 1939.
In esecuzione degli obblighi derivanti dalla Convenzione, San Marino disciplinava le proprie relazioni commerciali con l'Italia e con gli altri Paesi, appunto, con la Legge 22 dicembre 1972 n. 40, la quale disciplina in parte ancora oggi l'imposta sulle importazioni ed i rapporti di scambio internazionali. L'imposta colpisce i beni all'atto dell'introduzione nel territorio sammarinese non trovando ulteriore applicazione negli scambi interni di beni, pertanto rappresenta un'imposta monofase, come tale generalmente conosciuta e denominata.
L'accordo interinale di Commercio e di Unione Doganale fra San Marino e la CEE ha lasciato impregiudicato la regolamentazione dell'interscambio italo-sammarinese, anche se lo stesso Accordo e la realizzazione del Mercato Unico Europeo non potevano non influenzare l'interscambio fra i due Paesi, influenze che sono state introdotte dal 1 gennaio 1994 dalla Legge 21 dicembre 1993 n. 134.

o L'imposta sulle importazioni: disposizioni generali

Dal combinato disposto della Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, si evince il presupposto per la riscossione dell'imposta è costituito dall'acquisto di beni e di servizi connessi introdotti nel territorio sammarinese, da cui sorge automaticamente ed immediatamente, in capo all'acquirente, l'obbligo di pagare l'imposta; tuttavia è previsto il rimborso dell'imposta quando i beni sono ceduti all'estero e sussistono i requisiti previsti dalla stessa legge.

Le operazioni esenti sono costituite da:

a) cessioni aventi come oggetto denaro o crediti in denaro; azioni, obbligazioni od altri titoli non rappresentativi di merci;
b) importazioni effettuate da enti statali;
c) valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto;
d) importo degli imballaggi e recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa.

Costituiscono base imponibile l'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore di servizio, mentre nei contratti di permuta è costituito dal valore di tutti i beni e dei servizi ricevuti.
In mancanza del prezzo dei beni e servizi o se il prezzo non costituisce unico elemento del corrispettivo, la base imponibile è determinata sulla base del valore normale attribuibile ai beni e servizi così come è determinato nella normativa comunitaria (VI direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977).
L'aliquota dell'imposta è stabilita al 15% della base imponibile, corrispondente all'aliquota minima ordinaria stabilita dalla CEE, la quale, tuttavia, può essere ridotta od elevata nella misura stabilita nelle tabelle merceologiche.
Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che effettuano gli acquisti dei beni e dei servizi connessi nella Repubblica di San Marino.

o Acquisti in Italia

I beni introdotti nella Repubblica di San Marino devono essere controllati, previa richiesta entro 48 ore dalla introduzione, dagli addetti al Corpo della Guardia di Rocca mediante l'apposizione del visto sul documento di accompagnamento; successivamente l'acquirente dovrà consegnare la fattura degli acquisti all'Ufficio Tributario per i relativi adempimenti d'Ufficio. Esiste anche la possibilità del Visti Telematico .

o Vendite in Italia

Dall'esame degli articoli 1, 9, 12 della legge 22 dicembre 1972 n. 40, si riscontra che le imprese operanti nella Repubblica di san Marino che cedono ad operatori economici italiani beni e servizi connessi soggetti al pagamento della imposta sulle importazioni, possono fruire del rimborso della imposta su loro richiesta ed a determinate condizioni, gli operatori economici che effettuano cessioni ricorrenti verso l'Italia possono chiedere il rimborso con una sola richiesta. Dello stesso rimborso possono usufruire anche i privati che cedono un mezzo di trasporto nuovo.
Le cessioni dei beni ad operatori economici possono essere fatturate sia con addebito sia senza addebito dell'IVA: in quest'ultimo caso le fatture devono essere presentate soltanto all'Ufficio tributario per l'apposizione del timbro a secco e per il loro inserimento nel listing trimestrale delle vendite che viene inviato all'amministrazione finanziaria italiana.
A tale proposito, l'Ufficio Tributario, in relazione alle cessioni degli operatori economici italiani verso San Marino, acquisisce a livello informatico le indicazioni desunte dalle fatture di vendita dei cedenti relative al numero di partita IVA, ai dati anagrafici del cedente nonché al numero, data e imponibile delle fatture; tali informazioni saranno poi trasmesse all'amministrazione finanziaria italiana unitamente ai dati relativi agli operatori economici sammarinesi. Analogamente in relazione alle cessioni degli operatori economici sammarinesi verso l'Italia, l'Ufficio Tributario trasmette all'amministrazione finanziaria italiana le informazioni sui dati del cedente, della fattura di vendita nonché i dati dei cessionari italiani.

o Disciplina degli scambi commerciali fra San Marino ed i Paesi CEE ed Extra CEE

- Fonti principali

Dal 1° Dicembre 1992 gli scambi commerciali fra San Marino ed i Paesi CEE ed Extra CEE sono disciplinati da nuove regole che trovano la loro fonte principale nell'Accordo interinale di Commercio e di Unione Doganale fra la Repubblica di San Marino e la CEE del 27 novembre 1992, il quale Accordo ha importato significative modifiche ed integrazioni alla Legge 22 Dicembre 1972 n. 40.

o Disposizioni generali

Poiché la disciplina delle disposizioni generali è consentita nella Legge 22 Dicembre 1972 n. 40 e non risultando in materia significative modifiche, si rinvia al precedente capitolo: "imposta sulle importazioni". In questa sede è opportuno trattare le principali innovazioni derivanti dall'Accordo interinale di Commercio e di Unione Doganale.

o L'imposta complementare sulle importazioni

L'Accordo interinale prevede che la Repubblica di San Marino si impegna ad istituire un'imposta complementare a quella attualmente prevista per le merci importate riguardante i prodotti nazionali destinati al consumo interno, imposta calcolata sul valore aggiunto dei prodotti nazionali con aliquote pari a quelle applicate alle merci importate dello stesso tipo. La finalità della disposizione è quella di non fare discriminare i prodotti dei Paesi membri della CEE attraverso un loro trattamento fiscale meno favorevole di quello applicato ai prodotti interni.

o Acquisto di beni da Paesi comunitari diversi dall'Italia

Le merci acquistate e destinate a San Marino devono essere subito controllate dagli spedizionieri doganali anche, tra l'altro, mediante la presentazione del documento di trasporto comunitario. Le merci provenienti da tali Paesi non transitano più attraverso una dogana italiana ma arrivano direttamente a San Marino in quanto le formalità di sdoganamento sono diventate di competenza dell'Ufficio Tributario, il quale funge da dogana di arrivo e di partenza nell'interscambio dei beni con la CEE.
Quando oggetto dei beni acquistati da San Marino sono prodotti soggetti ad accise (imposta di fabbricazione), tali beni devono aver assolto l'imposta in Italia.

o Cessioni nella CEE

Le merci cedute agli operatori dei Paesi CEE diversi dall'Italia devono essere presentate agli spedizionieri autorizzati, i quali esplicano gli adempimenti previsti dalla legge.
Per quanto concerne la richiesta di rimborso dell'imposta sulle importazioni essa è oggetto di una procedura semplificata: l'operatore economico deve compilare un'unica richiesta valida per tutto l'anno solare; lo spedizioniere presenta all'Ufficio Tributario tutti i documenti relativi alle cessioni per conto dell'operatore economico; l'Ufficio Tributario riconosce immediatamente il credito d'imposta sulla base dei coefficienti provvisori di rimborso; lo stesso Ufficio Tributario chiede il pagamento della imposta precedentemente sospesa con la dichiarazione di debito qualora il documento del transito doganale non ritorni debitamente vistato dalla dogana comunitaria del Paese di destinazione.

o Importazioni di Paesi extracomunitari

Sulle importazioni dei Paesi extraCEE la Repubblica di San Marino continua ad avvalersi di dogane esterne; infatti, per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo interinale, San Marino autorizza la Comunità ad occuparsi delle formalità di sdoganamento. Gli uffici doganali attualmente abilitati alle formalità di importazione sono i seguenti:

a) Livorno;
b) Ravenna;
c) Rimini;
d) Forlì; (i cui operatori sono tenuti a rivolgersi alla sezione di Cesena);
e) Trieste;

Dopo che le merci sono state immesse in libera pratica, vengono trasferite in territorio sammarinese, nel quale verranno poi controllate.

o Esportazione verso Paesi terzi

Le merci in esportazione devono essere presentate all'Ufficio Tributario, e per esso agli spedizionieri autorizzati, per l'espletamento delle formalità necessarie, Le merci, per transitare nel territorio della comunità, devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dal regolamento del transito comunitario.

Il rimborso dell'imposta sulle importazioni viene disciplinato in modo analogo a quanto avviene per le cessioni verso la Comunità, per cui si rimanda a quanto detto al precedente punto: "cessioni nella CEE".

o Le altre imposte

- L'imposta di registro, di bollo ed ipotecaria

Per quanto concerne l'imposta di registro, presupposto per il pagamento del tributo è la semplice formazione dell'atto e negli altri casi la richiesta di registrazione degli atti. L'imposta può essere progressiva, proporzionale o fissa in relazione all'atto da registrare.
L'imposta di bollo è necessaria per poter presentare gli atti in giudizio e può essere progressiva, proporzionale o fissa .
Infine, l'imposta ipotecaria colpisce le iscrizioni, le rinnovazioni, le trascrizioni ed annotazioni che si effettuano nei pubblici registri delle ipoteche: è proporzionale ed è stabilita in apposito tariffario.

13. Il diritto del lavoro

- Lineamenti della normativa sul lavoro


Alla base della normativa sul lavoro vi sono i Contratti Collettivi di Lavoro ed una serie di leggi specifiche, spesso richiamate dagli stessi contratti, fra le quali le più importanti sono:

a) La legge per la tutela del lavoro e dei lavoratori emanata nel 1961 e successivamente più volte integrata, regolamenta le seguenti materie, disciplinate anche da leggi specifiche:

- Associazioni Sindacali,
- Controversie di lavoro;
- Contratto di lavoro;
- Condizioni di lavoro;
- Estinzione del rapporto di lavoro;
- Previdenza ed assistenza;
- Collocamento;
- Ispettorato del Lavoro;

In questa normativa sono particolarmente interessanti la forza di legge che assume il contratto di lavoro e la condizione di miglior favore che spetta al dipendente nell'applicazione della normativa.
La Legge 11 marzo 1981 n. 23 regolamenta la tutela dell'attività sindacale, stabilendo per le Associazioni Sindacali dei lavoratori il diritto di costituire strutture sindacali aziendali con facoltà di assicurare il rispetto e l'applicazione del Contratto Collettivo di Lavoro, di trattare accordi aziendali, di ricercare il componimento delle controversie individuali di lavoro, di esaminare e proporre le condizioni di lavoro. La stessa legge, inoltre, regolamenta i permessi sindacali retribuiti (un minimo di 2 ore per dipendente) e la concessione di un minimo di 5 ore annue retribuite per le assemblee.
Infine, sono dettate le sanzioni a carico delle imprese per eventuali comportamenti antisindacali.

b) Parità fra uomo e donna.

La materia è regolamentata dalla Legge 25 maggio 1981 n. 40 e successive modifiche, le quali vietano qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per l'accesso al lavoro.
La Legge disciplina anche l'aspettativa in caso di maternità, riconoscendo questa possibilità anche al padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice.

c) Legge sul collocamento.

La Legge 29 settembre 2005 n. 131 “Legge per la promozione, il sostegno e lo sviluppo dell’occupazione e della formazione” riconosce la funzione pubblica dell'avviamento al lavoro unicamente all'Ufficio del Lavoro. Pertanto, chiunque aspiri ad essere avviato ad un lavoro subordinato, deve iscriversi nelle liste di avviamento al lavoro, nelle quali verranno poi formate specifiche graduatorie; è vietata ogni attività di mediazione.
Non possono essere inoltrate richieste di assunzione nominative, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.
L'avviamento al lavoro sarà comprovato da una comunicazione scritta (nulla osta) rilasciata al datore di lavoro ed al lavoratore dall'Ufficio di Collocamento.
La nuova normativa riconosce, facilita e promuove una serie di contratti di lavoro per l’avvio dei giovani e di altre figure deboli .

o Il rapporto di lavoro subordinato

- Contratto collettivo di lavoro

Come si è precedentemente enunciato, il rapporto di lavoro è regolamentato da leggi specifiche e dal Contratto Collettivo di Lavoro che a San Marino ha forza di legge, Infatti, la Legge 17 febbraio 1961 n. 7 ”Tutela del lavoro e dei lavoratori”, che costituisce la principale legge di riferimento per il diritto del lavoro sammarinese, prevede all'art. 8 che il Contratto di Lavoro collettivamente stipulato fra i sindacati registrati dei prestatori di lavoro ed i sindacati registrati dei datori di lavoro ha forza di legge.
I contratti attualmente in vigore in ambito privato sono quelli relativi ai settori.

- Industria;
- Artigianato;
- Edilizia;
- Commercio-turistico;
- Agricoltura;
- Alberghiero;
- Servizi .

Gli stessi contratti vengono rinnovati normalmente ogni triennio e prevedono al loro interno:

- Una parte informativa;
- Una parte relativa ai diritti sindacali (riconoscimento rappresentanti sindacali, permessi, aspettative, assemblee);
- Una parte relativa alla normativa contrattuale (assunzioni, periodo di prova, orario di lavoro, diritto allo studio, part-time, festività, ferie, scatti, indennità, retribuzione);
- Una parte relativa agli allegati contrattuali;
- Una parte relativa agli allegati legislativi;

o La regolamentazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro nasce con l'assunzione, la cui richiesta deve pervenire all'Ufficio del Lavoro con le modalità prescritte dalla legge sul collocamento.
L'assunzione potrà essere a tempo determinato od indeterminato, a tempo pieno od a tempo parziale, in formazione professionale.
E' previsto un periodo di prova regolamentato dai singoli contratti la cui durata varia in funzione della categoria di appartenenza.
Se le due controparti sono d'accordo, il rapporto di lavoro può essere trasformato in una forma diversa da quella inizialmente concordata (es: passaggio dal tempo pieno al tempo parziale).
E' prevista poi una serie di sanzioni disciplinari relativamente alle mancanze del prestatore d'opera sul lavoro, che si può riassumere in:

- Richiamo verbale
- Ammonimento;
- Diffida;
- Sospensione dal lavoro fino ad un massimo di 3 giorni;
- Licenziamento;
- Licenziamento in tronco:

Quest'ultima sanzione potrà essere applicata solo a seguito di una gravissima mancanza da parte del prestatore d'opera. Tutte le altre sanzioni dovranno essere applicate seguendo il principio di gradualità, applicando dapprima le sanzioni più lievi e poi quelle più gravi secondo l'ordine sopraelencato.
La Legge prevede anche una serie di sanzioni amministrative per i datori di lavoro che assumono abusivamente lavoratori subordinati.

o La durata dell'orario di lavoro

La durata dell'orario di lavoro è di 37 ore settimanali fatte salve le eccezioni, come ad esempio la Pubblica Amministrazione .
A queste ore si aggiungono le 176 ore annuali previste contrattualmente per le ferie.
Per comprovate necessità aziendali di produzione, l'orario di lavoro può essere organizzato su turni giornalieri con modalità da concordarsi con le Organizzazioni Sindacali.
E' ammesso il lavoro straordinario fino ad un massimo di 145 ore annue per ogni dipendente; eventuali superamenti del tetto possono essere concordati solo attraverso le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria.
Infine, è previsto il lavoro a tempo parziale.

o Il costo del lavoro

Si può affermare che a San Marino il costo del lavoro, nella sua globalità, è leggermente inferiore rispetto a quello degli altri Paesi europei soprattutto in conseguenza del minor carico contributivo a carico delle aziende; di conseguenza, pur essendo la retribuzione netta percepita dal lavoratore superiore a quella di realtà limitrofe, il costo complessivo per l'azienda è comunque inferiore.

o La Formazione Professionale

Regolamentata dalla Legge 24 luglio 1987 n. 89 e successive modifiche, la Formazione Professionale tende ad incentivare la riqualificazione di tutti i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento attraverso un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali.
Beneficiarie possono essere le aziende che ne fanno formale richiesta previo accordo specifico tra il Segretario di Stato per il Lavoro, le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, i rappresentanti dell'azienda e l'Associazione dei datori di Lavoro.
Il periodo di Formazione Professionale, di durata variabile da 3 a 12 mesi, è finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato ed all'acquisizione della qualifica professionale. L'azienda corrisponderà al lavoratore un compenso calcolato in percentuale sulla retribuzione lorda come qui di seguito riportato:

- 1° trimestre 60%;
- 2° trimestre 65%;
- 3° trimestre 70%;
- 4° trimestre 80%;

Nel caso in cui il lavoratore avviato al corso di formazione professionale provenga dalla mobilità, ha diritto ad un compenso economico aggiuntivo, a carico dell'azienda, pari all'integrazione necessaria al raggiungimento del 100% del salario di riferimento.
Anche per i lavoratori avviati ai corsi di formazione professionale sono previsti periodi di prova, terminati i quali scatta l'assunzione definitiva.

L'insegnamento è curato dal Centro di Formazione professionale, a carico del quale, per il periodo di formazione, gravano gli oneri ed i contributi previdenziali previsti dalla legge.

o La Cassa Integrazione e Guadagni e la Mobilità

Istituita e regolamentata dalla legge 28 ottobre 1975 n. 37 e successive modifiche, la normativa prevede un'integrazione salariale corrisposta dall'Istituto per la Sicurezza Sociale ai dipendenti di imprese industriali, artigianali, edili, commerciali ed ai salariati dello Stato qualora fossero sospesi dal lavoro o effettuassero prestazioni di lavoro ad orario ridotto, per contrazione o sospensione dell'attività produttiva dovuta a:

1) Causa di forza maggiore;
2) Situazioni temporanee di mercato;
3) Crisi economiche – ristrutturazioni – riconversioni aziendali;
4) Stato di ristrutturazione;

Per le cause di cui ai superiori punti 1), 2), 3), l'integrazione è dovuta nella misura dell'86% della retribuzione netta effettiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate o nella misura del 75% per le cause di cui al superiore punto 4) per un periodo non superiore ai 6 mesi.
Tale integrazione è esente da contributi ad eccezione del caso previsto al punto 2), nel quale caso l'azienda è tenuta a versare un contributo addizionale aggiuntivo.
Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale è necessario presentare apposita domanda all'Istituto per la Sicurezza Sociale che, su conforme deliberazione di apposita Commissione, può concedere o meno il beneficio.
Il pagamento dell'integrazione salariale sarà corrisposto inizialmente dal datore di lavoro per essergli poi rimborsata dallo stesso Istituto per la Sicurezza Sociale tramite il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

o L'igiene e la sicurezza nell'ambiente di lavoro

La materia è regolamentata dalla Legge 18 febbraio 1998 n.31 “Legge quadro in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro” in cui sono dettate le norme generali sull'igiene e la sicurezza del lavoro, sulla programmazione ed organizzazione dei servizi di prevenzione attuati in conformità ai principi indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Le attività produttive devono perciò essere organizzate in modo da salvaguardare le condizioni di sicurezza sia degli addetti sia degli utenti dei prodotti in conformità a parametri indicati da appositi decreti reggenziali;
i decreti indicano i limiti massimi e quelli consentiti negli ambienti di lavoro relativamente a:

- Rumore;
- Vibrazioni;
- Radiazioni ionizzanti;
- Radiazioni non ionizzanti;
- Temperature, umidità, velocità e flusso dell'aria.

La normativa regolamenta anche entro quali limiti massimi di accettabilità devono essere contenuti negli ambienti di lavoro, i fattori chimici, biologici, psicofisici, traumatici.
Alla vigilanza sul rispetto delle norme di cui sopra è preposto il Servizio d'Igiene Ambientale, al quale compete anche la funzione di promuovere e coordinare le attività di ricerca e gli interventi preventivi. Allo stesso Servizio spetta il diritto di accedere ai luoghi di lavoro e di emanare, in caso di inosservanza delle norme di legge, diffide corredate da apposite prescrizioni. Contro tali prescrizioni, disposizioni e diffide, è ammesso il ricorso amministrativo ad apposita commissione nominata dal Consiglio Grande e Generale.

o I lavoratori frontalieri


Merita approfondire l'argomento inerente i lavoratori frontalieri, ossia i dipendenti non residenti a San Marino, soprattutto in riferimento alla diversa procedura di assunzione. Per la loro assunzione, infatti, è competente l’Ufficio del Lavoro ed in seconda istanza la Commissione del Lavoro che valuterà l'opportunità o meno di rilasciare il relativo nulla osta di lavoro in funzione dell'effettiva necessità dell'azienda e della disponibilità o meno di personale sammarinese.
In ogni caso il nulla osta rilasciato non avrà validità superiore all'anno, ma può essere rinnovato per altri periodi.
Con Decreto 23 novembre 2005 n. 169 è stato approvato il nuovo Regolamento .


14. Il sistema bancario sammarinese

L'attività bancaria, ossia l'intermediazione nella circolazione del denaro e di altri mezzi di pagamento e le attività ad essa connesse, è regolata dalla Legge 12 febbraio 1986 n. 21, modificata successivamente dalla Legge 8 marzo 1988 n. 33.
In base a questa normativa le banche autorizzate possono:

- In via ordinaria, compiere ogni operazione attinente all'attività bancaria vera e propria (raccolta di risparmio, esercizio del credito, messa a disposizione o gestione dei mezzi di pagamento);
- In via non principale;

a) Operare nel mercato dei valori mobiliari e/o prodotti finanziari;
b) Prestare consulenza ed assistenza nella gestione di patrimoni;
c) Fornire consulenza ed assistenza nella gestione finanziaria;
d) Curare l'offerta di servizi destinati alla creazione ed allo sviluppo delle imprese.

o Requisiti per ottenere l'autorizzazione

Nessuna attività bancaria può essere esercitata se non si è ottenuta l'apposita autorizzazione del Congresso di Stato.
Tale autorizzazione può essere concessa a società od enti solo in presenza di determinati requisiti fissati dalla legge. In particolare occorre che:

- Il capitale sociale sia costituito da azioni nominative;
- Sia presentato un programma di attività in cui siano indicate il tipo di operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente, al quale successivamente dovrà scrupolosamente attenersi;


o Il segreto bancario ed il segreto d'ufficio

Il Coordinamento della Vigilanza della banca Centrale è vincolato al segreto d'ufficio e vigila sul rigoroso rispetto del segreto bancario che copre le notizie ed i dati acquisiti nell'esercizio dell'attività bancaria da amministratori e dipendenti della banca.

o La Banca Centrale

La Banca Centrale della Repubblica di San Marino, il cui Statuto è stato approvato con Legge 29 giugno 2005 n. 96, esercita i propri poteri al fine di :

a. Promuovere la stabilità del sistema finanziario e tutelare il risparmio, attraverso la vigilanza sulle attività svolte dagli intermediari autorizzati;
b. Fornire servizi bancari e finanziari allo Stato e alla Pubblica Amministrazione;
c. Fornire un adeguato sostegno al sistema finanziario;
d. Agevolare l’attività economica e finanziaria :


Possono essere soci dell'Istituto :

- in misura maggioritaria, lo Stato;
- in misura minoritaria, previo gradimento, gli enti esercitanti il credito o l'assicurazione.

o Abilitazioni ed ambiti operativi

La legge 25 febbraio 1986 n. 24 disciplina le attività finanziarie e fiduciarie, stabilendo che il Congresso di Stato rilasci, oltre al nulla osta preventivo alla costituzione della società, una preventiva abilitazione all'esercizio dell'attività, sentiti i pareri della Vigilanza .
L'attività finanziaria e fiduciaria consiste nell'operare nel settore dei finanziamenti, dei servizi finanziari, dei servizi fiduciari (gestione e amministrazione fiduciaria di beni di terzi), dei servizi di intermediazione in valori mobiliari e prodotti finanziari, della locazione finanziaria, nonché delle operazioni ad esse assimilabili.
Tale attività può essere esercitata solo da società di capitali, da enti od istituzioni di diritto pubblico, nonché da società cooperative o da enti analoghi non aventi scopo di lucro.

Gli amministratori ed i Sindaci della società dovranno essere scelti fra persone competenti ed esperte in materia; il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico o Delegato devono ottenere il gradimento del Congresso di Stato :


15. Incentivi ed agevolazioni

o Incentivi agli investimenti
o Lineamenti generali

La normativa in materia di incentivi dà luogo principalmente a due tipi di interventi pubblici:

- Incentivi diretti: principalmente ricollegabili alla legge istitutiva del credito agevolato alle imprese, ove sono previste agevolazioni in materia di finanziamenti, con contributi in conto interessi;
- Incentivi indiretti: questi incentivi sono invece collegabili alle agevolazioni fiscali volte ad incrementare gli investimenti ed a favorire l'occupazione.


o Il credito agevolato
- Normativa in materia

La normativa che regolamenta il credito agevolato è stata razionalizzata con la Legge 28 gennaio 1993 n. 13 e 19 marzo 1996 n. 35 ..
Nella parte introduttiva della legge 13/1993 sono contenute le disposizioni di carattere generale, per poi proseguire nel dettaglio degli interventi finalizzati alle imprese artigiane, industriali, alberghiere e commerciali; inoltre è contenuta una serie di norme di carattere comune per tutti gli interventi.
Il decreto 25 luglio 2005 n. 96 in attuazione della legge sul credito agevolato, determina l'ordine di preferenza nell'accoglimento della domanda.

o Progetti finanziabili

Le finalità della legge sul credito agevolato sono quelle di sostenere ed incentivare lo sviluppo economico di aziende sammarinesi con il finanziamento di progetti relativi ai seguenti oggetti:

a) Rinnovo ordinario;
b) Riconversione;
c) Ristrutturazione e ammodernamento;
d) Ampliamento;
e) Prima costruzione;
f) Elevata innovazione tecnologica;
g) Ricerca tecnologica;
h) Acquisto di marchi, brevetti e royalties;
i) Prima costruzione alberghiera;
l) Ristrutturazione alberghiera;
m) Riqualificazione alberghiera;

o Procedure e requisiti

Con Legge 172/2004 può accedere al credito agevolato l’impresa individuale titolare di licenza .
I prestiti agevolati concessi sono deliberati dal Comitato per il credito agevolato, alla cui segreteria ( Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ) va presentata la domanda di concessione corredata dei relativi programmi e progetti di investimento. Nella stessa domanda devono essere indicate le modalità di realizzazione dei progetti, in particolare gli impegni occupazionali ed i tempi di attuazione.
La prima quota di finanziamento non potrà essere comunque anteriore alla data effettiva di installazione dei beni finanziati. Il mancato rispetto degli impegni assunti può comportare la revoca del credito agevolato con il conseguente obbligo del versamento entro 180 giorni del capitale e della quota di interessi maturati a carico dello Stato.

o Ammontare del finanziamento

L'ammontare massimo del finanziamento varia in percentuale dell'investimento ed a seconda della sua tipologia; più precisamente, per le attività industriali è fissato nelle misure qui di seguito riportate:

a) Costruzione, ristrutturazione e acquisto di immobili;
b) Costruzione in economia o acquisizione di macchinari e impianti: fino alla concorrenza massima del 70%;
c) Opere edilizie, impianti e macchinari per il contenimento dell'inquinamento: fino alla concorrenza massima del 100%;
d) Ricerca tecnologica, acquisto marchi, brevetti e royalties: fino alla concorrenza massima del 40%.

Normalmente gli impianti, i macchinari e le attrezzature per i quali si richiede il finanziamento devono essere dichiarati nuovi sia dal cedente che dall'acquirente.
Eccezionalmente possono essere finanziati acquisti di impianti usati il cui valore di acquisto non sia inferiore ai 500.000 euro .

o Contributo in conto interessi e rimborso del finanziamento

Sul finanziamento concesso vi è un contributo in conto interessi che varia in funzione del tipo di investimento, del personale occupato e del settore di appartenenza dell'impresa sammarinese che richiede di poter usufruire del credito agevolato (quest'ultimo parametro è determinato annualmente sulla base delle disposizioni contenute nell'apposito decreto reggenziale).


o Disposizioni comuni

I finanziamenti concessi sono assistiti da privilegio in favore dell'istituto di credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato. Il privilegio dovrà risultare da apposita iscrizione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale, qualora si trattasse di beni mobili. Tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni del credito agevolato sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione, registrazione e cancellazione di privilegio.

o Agevolazioni fiscali

Con Decreto 20 luglio 2004 n. 100 "Aliquota agevolata dell’imposta sulle importazioni per la costruzione, ristrutturazione e completamento di immobili direttamente strumentali all’attività d’impresa" possono beneficiare dell’applicazione dell’imposta sulle importazioni nella stessa misura prevista dall’ articolo 6 del Decreto 27 ottobre 2003 n. 135 ( e cioè il 6% ) gli operatori economici che pongano in essere opere edili ed interventi connessi volti alla costruzione, all’ampliamento, alla ristrutturazione o al completamento di fabbricati direttamente strumentali all’attività dell’impresa che sono o debbano diventare sede operativa dell’attività dell’impresa stessa.
Le opere poste in essere dalle imprese devono essere ricomprese nell’ambito di un piano generale di investimento, depositato dagli operatori economici presso l’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
Il fabbricato, quando non lo sia già, dovrà essere adibito a sede dell’azienda entro 6 mesi dalla data di fine lavori e lo stesso dovrà essere utilizzato in maniera continuativa per almeno 5 anni.
Il fabbricato deve essere di proprietà dell’operatore economico, oppure dovrà essere oggetto di un contratto di leasing nell’ambito del quale ne risulti conduttore.
Fermo restando i requisiti generali stabiliti dal presente articolo, sono ammessi alle agevolazioni fiscali previste anche le opere sui fabbricati non appartenenti all’impresa, che in essi svolge la propria attività .
c) l’ipoteca dovrà essere costituita all’atto dell’autorizzazione di cui al primo comma e dovrà perdurare per i cinque anni successivi alla data di fine lavori.


o Altre agevolazioni fiscali

Con Decreto 18 novembre 2004 n.157 “ Interventi fiscali per favorire il consolidamento delle imprese e lo sviluppo economico “ si stabilisce che fino alla misura massima del 50% gli utili annuali di bilancio conseguiti dai soggetti di cui all’art. 20 della Legge 13 ottobre 1984 n.91 e successive modificazioni ed integrazioni in contabilità ordinaria, non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte dirette nella misura in cui sono destinati ad un fondo speciale di bilancio utilizzabile per effettuare interventi di reinvestimento in beni strumentali nella stessa impresa.


o Richieste, progetti di reinvestimento e convenzione

a) Le richieste di ammissione alle agevolazioni fiscali devono essere presentate all'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, al quale compete l'istruttoria. L'istruttoria mira ad accertare:
- La congruità e conformità del progetto di reinvestimento;
- I tempi di realizzazione e l'ammontare degli investimenti;
- Gli impegni occupazionali;
- I tempi e le modalità di esenzione;
- Gli eventuali interventi di credito agevolato:

b) Le richieste di ammissione devono contenere un progetto annuale o pluriennale di reinvestimento, corredato di tutti gli elementi utili per una loro completa valutazione.

16. Le convenzioni e gli accordi internazionali

o Richieste, progetti di reinvestimento e convenzione

- La necessità di addivenire alle prime Convenzioni ed Accordi

E' del 1862 la prima Convenzione tra la repubblica di San Marino ed il Regno d'Italia, alla quale ne seguono altre, fino alle ultime integrazioni dei nostri giorni.
E' però anche vero che San Marino in qualità di Stato sovrano era inserito in un contesto internazionale più ampio ed in questo cominciò a muoversi dapprima timidamente sottoscrivendo nel 1899 un trattato con la Gran Bretagna per l'estradizione ed intensificando successivamente la propria attività con l'adesione a quasi tutte le Convenzioni internazionali a partire dalla Convenzione Radiotelegrafica del 1906 fino a giungere al recentissimo Accordo con la Comunità Economica Europea.
Da allora San Marino è praticamente presente in tutti i più importanti organismi internazionali quali il Consiglio d'Europa, il Fondo Monetario Internazionale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite.

o Le convenzioni con l'Italia
- Le convenzioni del 1862

Come già accennato, la prima Convenzione con il Regno d'Italia fu stipulata a Torino il 22 marzo 1862; redatta in 30 articoli, e il primo atto convenzionale posto in essere da San Marino con l'Italia post-unitaria, frutto di una laboriosa trattativa che vide San Marino teso a mantenere l'effettivo esercizio della sua prerogativa di Stato sovrano.
La Convenzione regolamentava l'estradizione, la reciproca validità degli atti pubblici, l'abolizione dell'obbligo del passaporto per il transito nei due Stati. Il libero transito delle merci ad esclusione dei generi di privativa, la possibilità di coniare monete aventi corso legale anche nel regno d'Italia nonché il rispetto e la tutela della proprietà letteraria.
A questa Convenzione, che aveva validità decennale, ne seguirono altre con un intenso scambio di note negli anni successivi.


o La convenzione del 1939

Il 31 marzo 1939 venne firmata a Roma la "Convenzione di amicizia e di buon vicinato" fra la repubblica di San Marino e l'Italia, la quale rappresenta il trattato generale italo-sammarinese tuttora in vigore purchè integrata e modificata da numerosi Accordi Aggiuntivi che il mutare dei tempi hanno reso necessario.
La Convenzione disciplina, tra l'altro, le rappresentanze diplomatiche, la parità di condizioni di lavoro, l'assistenza giudiziaria in materia civile, penale ed amministrativa, il diritto d'autore e le privative industriali, le disposizioni finanziarie, la libertà di circolazione. Gli Accordi Aggiuntivi poi, hanno apportato integrazioni ed innovazioni in materia doganale, sanitaria, monetaria e telefonia e di rapporti finanziari e valutari .

_______________________________________________________________


Gli appunti di cui sopra sono stati raccolti semplicemente con l’intento di essere un aiuto per conoscere il sistema San Marino e non voglio certamente costituire un testo scientifico ed aggiornato della legislazione sammarinese.
Ci scusiamo fin da subito per gli eventuali errori o non aggiornamenti nei quali inavvertitamente possiamo essere incorsi .

20 dicembre 2005

Ufficio Industria, Artigianato e Commercio

 

Torna indietro